Hanno diritto alla prestazione tutti i lavoratori precedentemente assunti con uno o più contratti in somministrazione a tempo determinato o indeterminato, anche in apprendistato, a condizione che:
siano disoccupati da almeno 45 giorni e abbiano maturato almeno 110 giorni di lavoro (o 440 ore lavorate, in caso di part-time verticale, part-time misto e contratti con Monte Ore Garantito – MOG) nell’arco degli ultimi 12 mesi a far data dall’ultimo giorno effettivo di lavoro in somministrazione
OPPURE
2. siano disoccupati da almeno 45 giorni e abbiano concluso la procedura in Mancanza di Occasioni di Lavoro – MOL ai sensi dell’art. 25 CCNL Agenzie per il lavoro
OPPURE
3. siano disoccupati da almeno 45 giorni e abbiano maturato almeno 90 giorni di lavoro (o 360 ore lavorate, in caso di part-time verticale, part-time misto e contratti con Monte Ore Garantito – MOG) nell’arco degli ultimi 12 mesi a far data dall’ultimo giorno effettivo di lavoro in somministrazione.
È possibile richiedere la prestazione ogni qualvolta si maturano ex novo i requisiti.
In che periodo è possibile presentare domanda per la prestazione?
Una volta maturato il requisito dei 45 giorni di disoccupazione, contattaci per un appuntamento.
Dopo aver maturato il requisito dei 45 giorni di disoccupazione il richiedente può sottoscrivere un nuovo contratto di lavoro senza perdere il diritto alla prestazione.
Qualora durante il periodo di disoccupazione del potenziale beneficiario intervenga un nuovo rapporto di lavoro subordinato, anche con tipologia contrattuale diversa dalla somministrazione, di durata pari o inferiore ad una settimana contributiva, il computo dei giorni utili al raggiungimento del requisito dei giorni di disoccupazione viene sospeso. In tal caso, sia i giorni che precedono il nuovo contratto di lavoro che quelli successivi vengono considerati nel computo per il requisito, e il periodo utile per presentare la domanda può essere prolungato di ulteriori sette giorni (fino al 180° giorno successivo all’ultimo rapporto di lavoro in somministrazione).
In presenza di eventi sospensivi del rapporto di lavoro (ad es. malattia, maternità, infortunio), conclusi dopo la cessazione dell’ultimo contratto in somministrazione, la data dalla quale decorrono i termini di presentazione delle domande è rappresentata dal giorno in cui termina l’evento sospensivo.
Se la domanda Sar è presentata oltre i termini previsti, il Fondo non può procedere all’istruttoria.
NON ESITARE A CONTATTARCI PER ULTERIORI INFORMAZIONI E PER PRENDERE UN APPUNTAMENTO PER PRESENTARE LA DOMANDA





